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1.1) La Camera di Commercio Italo Orientale è costituita in forma associativa.

1.2) La sede legale è in Bari in corso Cavour 2 presso la CCIAA.  La sede  può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

1.3) La Camera può aprire in Italia e nei Paesi ad Oriente della Puglia, uffici di rappresentanza e di corrispondenza su delibera del Consiglio Direttivo.

1.4) La Camera di Commercio è già riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso l’iscrizione all’Albo delle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia previsto dall’art. 22 della L. 29.12.1993 n. 580 e disciplinato dal decreto del Ministero del Commercio Estero del 15.02. 2000, n.96 e s.m.

2.1) La Camera ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo degli interscambi commerciali, culturali, turistici e sociali fra l’Italia ed i Paesi ad Oriente della Puglia. 

2.2) La Camera si prefigge a tal fine di:

  • a) richiamare l’attenzione dei Governi ed Organismi, nella sfera d’azione camerale, sui provvedimenti di carattere economico, culturale e sociale che possano giovare allo sviluppo dei reciproci rapporti;
  • b) far conoscere ed apprezzare nei Paesi di cui sopra, il “made in Italy” con particolare attenzione al territorio di riferimento;
  • c) promuovere la diffusione di informazioni, anche di natura economica, utili a favorire la collaborazione tra imprese e sviluppare opportunità d’affari;
  • d) contribuire all’organizzazione ed alla partecipazione a manifestazioni che possano favorire gli scambi tra l’Italia e i Paesi di cui sopra;
  • e) promuovere ed organizzare incontri e studi in relazione a tutte le questioni concernenti le relazioni , culturali, turistiche e sociali nei Paesi di cui sopra;
  • f) concedere il patrocinio a tutte quelle iniziative che possano divenire strumento di promozione per la Camera. 

2.3) Resta stabilito che la Camera, non ha finalità di lucro, non può compiere per proprio conto atti di commercio.

3.1) La Camera per svolgere le azioni di cui sopra può essere organizzata in: a) Sezione Sviluppo, b) Sezione Propaganda, c) Sezione Informazioni. 

3.2) Le Sezioni “a” e “b” si propongono di agevolare lo studio e la conoscenza dei Paesi indicati all’art.2 dello Statuto e di promuovere ogni azione che valga a diffondere la conoscenza della produzione italiana. 

3.3) La Camera potrà servirsi anche di corrispondenti in città dell’Italia o dei Paesi indicati all’art.2 dello Statuto, affidando loro precisi compiti e aree geografiche. Questo tipo di collaborazione sarà regolata da apposita convenzione, che ne specificherà le modalità, approvata dal Consiglio Direttivo.

3.4) La Sezione “c” avrà il compito di allacciare rapporti con Enti ed Istituti analoghi dei Paesi che interessano l’azione camerale, e con tutti gli Organismi che riterrà opportuno contattare, allo scopo di ottenere ed offrire informazioni utili agli iscritti.

4.1) La Camera di Commercio è composta da Soci Effettivi, Soci Sostenitori e Soci Aggregati.  La Camera di Commercio di Bari è socio fondatore.

4.2) Sono soci Effettivi, le società, le aziende, le ditte e le aggregazioni e/o associazioni di aziende, sia italiane che estere, che esercitino un’attività nel campo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dei servizi e dell’industria, un arte o una professione libera. Essi hanno l’obbligo di versare la quota sociale come annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, che può essere ridotta per le aziende costituite all’estero.

4.3) Sono soci Sostenitori gli Enti, le Istituzioni, le  aziende italiane e/o estere che intendono sostenere la CCIO, con l’obbligo di versare una quota determinata dal Consiglio Direttivo.

4.4) Sono soci Aggregati le singole persone fisiche che credendo nell’attività e negli scopi prefissati della Camera di Commercio decidono di dare un proprio contributo alla stessa. Essi presentano la sola domanda di iscrizione, si impegnano a versare le quote previste e sono esenti da quanto indicato al punto 4.6. Eccezionalmente, su proposta del Presidente, possono essere esentati dal versamento della quota sociale o versare una quota ridotta, come stabilito dal Consiglio Direttivo. Essi non riceveranno tutti i servizi camerali.

4.5) La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede legale. 

4.6) La domanda deve essere corredata da: – copia di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato per le aziende italiane o certificato equipollente per le società e le aziende dei Paesi stranieri; – copia dell’atto costitutivo e dello statuto Sociale per gli Enti, associazioni, fondazioni e istituti e relativa delibera di adesione del competente organo; – delibera di adesione per gli enti pubblici; – copia del codice di identificazione IVA per le società e le aziende o di attestazione equivalente che confermi 1’esercizio di attività, in tutti gli altri casi.

4.7) Il Consiglio Direttivo, delibera sull’accoglimento o meno alla Camera e ne da comunicazione scritta all’interessato. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile ed inappellabile. La sola presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto verso la Camera. 

4.8) La quota associativa deve essere versata all’atto della presentazione della domanda di iscrizione e sarà restituita se il Consiglio delibererà la non ammissione.

5.1) I soci in regola con il pagamento delle quote associative possono esercitare i diritti previsti dal presente statuto usufruendo di tutti i servizi dell’Ente e di quelli che discendono dalla sua appartenenza alla Camera. 

5.2) Il socio si impegna all’accettazione ed al rispetto del presente statuto e dei regolamenti e delibere, di carattere economico e organizzativo interno. La domanda di ammissione impegna il socio per non meno di un anno. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi  prima della scadenza che decorre dalla data della domanda. Il termine di tre mesi è ridotto a quindici giorni per gli Enti pubblici.

6.1) La qualità di socio si perde: a. per dimissioni, ad eccezione dei soci Fondatori; b. per morosità, su delibera del Consiglio Direttivo; c. per fallimento o perdita di capacità giuridica e/o morale. 

6.2) La perdita di qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata al socio che non avrà diritto al rimborso delle quote sociali versate.

7.1) L’ammontare della quota viene fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto previsto dal bilancio della Camera. 

7.2) Il Socio moroso, trascorsi novanta giorni dalla richiesta di pagamento della quota scaduta, viene prima invitato al pagamento con lettera raccomandata e poi, con delibera del Consiglio Direttivo, viene cancellato dall’elenco dei Soci se, malgrado il richiamo, non abbia provveduto al pagamento della quota scaduta entro il termine di 30 gg. Il Socio cancellato è comunque obbligato al pagamento delle quote arretrate. 

7.3) Al Socio in stato di morosità è sospeso il diritto a ricevere prestazione alcuna della Camera.

8.1) Sono Organi della Camera: a. L’Assemblea dei Soci; b. Il Consiglio Direttivo; c. Il Comitato di Presidenza d. Il Presidente; e. Il Collegio dei Revisori; f. Il Tesoriere; g. Il Comitato Consultivo; h. Il Collegio Arbitrale. 

8.2) Requisito fondamentale per ricoprire le cariche istituzionali dell’Ente è l’essere socio della Camera, fatta eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori e il collegio Arbitrale, e l’assenza, per tutti gli eletti italiani o stranieri, di reati punibili con la reclusione.

8.3) Per gli amministratori di cittadinanza straniera, occorrerà inoltre il benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza. 

8.4) Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri potrà essere riconosciuto per le attività svolte un gettone di presenza.Al Collegio dei Revisori ed al collegio Arbitrale, potrà essere riconosciuto un  compenso. I suddetti gettoni di presenza e compensi saranno quantificati dall’Assemblea dei Soci. Eventuali rimborsi spese saranno autorizzati dal Presidente.

8.5) Tutte le cariche, fatta eccezione per il Collegio Arbitrale, hanno durata di anni cinque. Sarà possibile essere rieletti.

9.1) L’Assemblea Generale ordinaria dei soci è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo in carica, almeno una volta l’anno e comunque entro il primo semestre.

9.2) L’invito di convocazione dovrà essere spedito per lettera raccomandata o per posta certificata o per fax o altro strumento tecnologico che potrà garantire la consegna al destinatario della convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà riportare l’indicazione dell’ora, del luogo, del giorno, nonché  gli argomenti all’ordine del giorno.

9.3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi da persona delegata dal Presidente tra i Consiglieri.

9.4) Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di cinque deleghe. Non hanno diritto di voto i soci non in regola con la quota associativa.

9.5) L’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

9.6) L’Assemblea sarà valida in seconda convocazione, dopo un’ora dall’apertura dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. 

9.7) Essa discute e delibera sui seguenti argomenti:

  • le relazioni del Presidente;
  • Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
  • Elezione degli organi sociali;
  • Determina eventuali contributi straordinari;
  • quanto altro posto all’ordine del giorno.

Le modifiche o variazioni allo Statuto vengono  deliberate secondo quanto previsto all’art. 18 e l’eventuale scioglimento camerale secondo quanto previsto dall’art.19.

9.8) Le elezioni del Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo, Tesoriere e dei Revisori dei Conti si svolgono con votazione segreta. Per le altre deliberazioni le votazioni si svolgeranno per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione dell’Assemblea. 

9.9) Per le elezioni dei suddetti organi sociali l’Assemblea nomina tra i soci presenti, due scrutatori con funzioni di controllo e conteggio dei voti.

9.10) Sarà valida ogni deliberazione che raggiunga la metà dei voti più uno. In caso di parità di voti, le deliberazioni si intenderanno respinte.

9.11) I soci possono chiedere al Consiglio Direttivo di essere convocati in Assemblea Straordinaria, secondo le modalità di cui sopra, a richiesta firmata da almeno un quinto dei soci stessi in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea procederà alla nomina del Presidente e del Segretario per la seduta.

10.1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette e massimo di undici membri eletti dall’Assemblea tra i soci, più il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Non potranno far parte del Consiglio due o più persone che appartengono alla stessa Ditta o Ente.

10.2) Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • nominare commissioni per dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto;
  • discutere e deliberare su tutto quanto riguarda gli interessi della Camera;
  • esaminare e decidere su tutte le questioni esposte dal Presidente e sulle proposte dei soci;
  • approvare la relazione annuale da presentare all’Assemblea ed i bilanci predisposti dal Tesoriere;
  • deliberare sulle quote associative annuali;
  • nominare Commissioni Tecniche di non oltre tre membri, scelti anche fuori il Consiglio, con l’incarico di esaminare singole questioni. Essi esprimono pareri consultivi motivati sulle questioni che vengono loro sottoposte dagli Organi della Camera e possono essere incaricati, dal Consiglio o dalla Presidenza, di redigere relazioni in proposito. In tal caso il relatore potrà, se necessario, intervenire alle riunioni di Consiglio. La eventuale retribuzione dei componenti le Commissioni Tecniche verrà decisa dal Consiglio Direttivo;
  • nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale.

10.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ordinariamente ogni quattro mesi, straordinariamente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da sei Consiglieri.

10.4) Gli inviti per le adunanze dovranno essere spediti almeno sei giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza potranno essere diramati a mano, per espresso postale, telegraficamente o altro strumento tecnologico che potrà garantire la consegna al destinatario della convocazione oppure telefonicamente 24 ore prima della riunione o via fax o e-mail certificata. 

10.5) Nell’invito di convocazione deve essere esposto l’ordine del giorno con gli argomenti da discutere. 

10.6) Le sedute sono valide con la partecipazione della metà dei Consiglieri in carica più uno, e con qualunque numero dopo un’ora dalla convocazione. Le deliberazioni devono raccogliere la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Si procederà a scrutinio segreto ogni volta che sarà fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti. 

10.7) I verbali delle riunioni verranno riportati nell’apposito libro dei verbali, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario della seduta, e sottoposto all’approvazione nella successiva seduta.

10.8) Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive perde la carica. Esso viene sostituto dal primo dei non eletti e la sua nomina viene ratificata dalla prima Assemblea dei Soci.

La decadenza dalla carica di Consigliere avviene esclusivamente nei seguenti casi:

  1. per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle situazioni ostative previste dalla legge;
  2. quando il consigliere non partecipi senza giustificato motivo a tre sedute consecutive;
  3. per dimissioni.

Esso viene sostituto dal primo dei non eletti e la sua nomina viene ratificata dalla prima Assemblea dei Soci. Nel caso in cui non siano presenti altri nominativi tra i non eletti, si procederà su segnalazione del Presidente e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

11.1) Può essere facoltativa la costituzione del  Comitato di Presidenza. Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da due Consiglieri.

11.2) Compiti del Comitato sono: predisporre per l’approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività della Camera.

11.3) Il Comitato di Presidenza può deliberare, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso la delibera è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.

12.1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera. 

12.2) Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e dell’Assemblea dei Soci, propone l’eventuale nomina del Segretario Generale.

12.3) Firma il libro dei verbali, la corrispondenza ed ogni altro documento della Camera, nonché la relazione annuale da presentare all’Assemblea. 

12.4) Decide sopra ogni evenienza relativa all’attività, all’interesse ed al decoro della Camera, con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella più vicina adunanza per la relativa approvazione. 

12.5) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, e con uguali funzioni.

13.1) La Camera può istituire un apposito Comitato Consultivo definendone la struttura, il funzionamento ed i compiti.

14.1) Il Tesoriere cura la contabilità della Camera, dispone la compilazione dei Bilanci entro i termini di presentazione all’Assemblea. 

14.2) Ogni anno dispone la compilazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo per l’anno successivo e lo presenta al Consiglio Direttivo che valuterà gli adempimenti da intraprendere.

14.3) Conserva tutte le fatture di spesa che devono essere firmate dal Presidente; emette le ricevute per le quote associative, provvede alle esazioni ed al deposito delle somme presso una banca, paga i mandati.

15.1) Può essere nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta dal Presidente, un Segretario Generale. Egli sovrintende e coordina il lavoro di tutti gli Uffici della Camera ed è responsabile del buon andamento dei servizi. Egli segue le Commissioni Tecniche con funzioni di Segretario.

15.2) Ha l’obbligo di collaborare con la Presidenza nella predisposizione di ogni altra iniziativa per l’esplicazione dell’attività camerale. 

15.3) Il Segretario Generale non può essere socio e non può dedicarsi ad affari commerciali. 

15.4) E’ retribuito dalla Camera per le funzioni direttive degli Uffici in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

15.5) Nel caso di vacanza della carica del Segretario Generale, le relative funzioni sono assunte dal Presidente.

16.1) I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea ordinaria annuale, anche tra i non soci,   in numero di tre, di cui uno Presidente, più due supplenti. E’ indispensabile che almeno uno di essi sia iscritto all’Albo dei Revisori.

16.2) I Revisori si riuniscono una o più volte l’anno con il compito di esaminare la contabilità per l’anno in corso e presentano al Presidente della Camera la loro relazione, che verrà conservata in un apposito libro verbali. La relazione di fine esercizio dovrà essere letta dal Presidente del Collegio all’Assemblea ordinaria.

17.1) Qualora insorga una controversia tra uno o più Soci ed un Organo della Camera, oppure tra i Soci in relazione a questioni connesse con attività svolte dalla Camera, competente a decidere sarà un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, che saranno nominati uno per parte, ed il terzo, in funzione di Presidente, dai due Arbitri così nominati.

17.2) In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente vi provvede un Giudice di Pace con sede in Bari.

17.3) Sono sottoposti al giudizio del Collegio Arbitrale, che ha il potere di annullarli, su istanza della Parte interessata, tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo o le delibere Assembleari, ritenute illegittime.

17.4) Il termine per avviare il procedimento arbitrale è trenta giorni, decorrenti rispettivamente dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera o del provvedimento che si intende impugnare, o dalla data in cui la comunicazione è stata resa oralmente, se l’interessato ha partecipato alla riunione o all’Assemblea, o, infine, dalla data in cui si sia verificato l’evento che si intende sottoporre a1 giudizio del Collegio Arbitrale.

17.5) Il Collegio Arbitrale deve pronunciare il lodo secondo la legge italiana, ed entro il termine di 60 gg. dall’insediamento.

Il presente Statuto potrà essere modificato solo con deliberazione di Assemblea straordinaria alla presenza di un notaio, con la seguente procedura:

  • a) le modifiche dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo tenuto conto anche dei suggerimenti presentati dai soci;
  • b) l’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà riportare le modifiche proposte ed essere diramato con la precedenza di almeno un mese prima della data dell’Assemblea;
  • c) per le deliberazioni in materia, in prima convocazione occorre l’intervento ed il voto personale o per delega di almeno due terzi dei soci regolarmente iscritti, ed in seconda convocazione di non meno di un terzo dei soci in regola con la quota.

La Camera può essere sciolta su proposta di almeno quattro quinti dei soci e su votazione di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea o legalmente rappresentati per delega. Nel caso di scioglimento, se dopo aver pagato le passività rimanesse un avanzo, il medesimo verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o in beneficenza.

La Camera può dotarsi di un regolamento interno le cui regole siano conformi al presente Statuto. L’istituzione e le eventuali modifiche vengono approvate dal Consiglio Direttivo.